La responsabilita' civile l'Assicurato (componenti del Direttivo Presidente - Consiglieri ecc..) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione Aderente, quali gite, settimane bianche, gare, corsi di ginnastica preescistica e quelle complementari.
ARAG Tutela Legale Associazioni" è il prodotto che consente di proteggere gli interessi delle Associazioni di persone esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta e/o delle finalità perseguita dal contraente risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto
Le Associazioni di persone fisiche sportive dilettantistiche, volontariato, culturali, artistiche, ricreative, religiose e di tutela ambiente.
Sono assicurati l'associazione di persone contraente e i sogetti facenti parte del Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Segretario; membri del Consiglio Direttivo; Collegio Revisori dei Conti, Collegio dei probiviri).
Possono inoltre essere inseriti nel novero degli assicurati anche i dipendenti, i collaboratori, e tutti i soggetti che rivestono la qualifica di associati e volontari
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
I massimali disponibili vanno da € 5.000,00 per ciascun sinistro a € 50.000,00
1.>Difesa Penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, compres ele violazioni in materia fiscale amministrativa, purchè gli assicurati vengano assolti (art.530 c.1 CdP) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazionedel reato da dolo a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge.
3.Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
4.Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art.1917 c.c. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuraziore della responsabilità civile.L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
5.Chiamta in causa della Compagnia assicuratrice della Responsabilità Civile ai seni dell art.1917 c. 4 del c.c.
6.Ricorso avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento di cancellazione o della mancata iscrizione del contraente nel registro dell'Associazioni.
7.Responsabiltà amministrativa, contabile e giudizio di conto per procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti.
8.Pacchetto Sicurezza D.lgs 81/2008 e disposioni integrative e correttive contenute nel D.lgs 106/2009 e succ. modifiche e d integrazioni.
In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mediterraneo